L’Assegnazione agevolata beni si perfeziona in dichiarazione

L’assegnazione agevolata dei beni ai soci si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei beni assegnati e dell’imposta sostitutiva.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 giugno 2016 ha chiarito numerosi punti riguardanti l’assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015).

Riassumendo, l’agevolazione consiste nell’assegnare a tutti i soci (o solo ad alcuni) beni immobili o mobili registrati, non strumentali all’attività di impresa, pagando un imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap.

Le date previste per il pagamento di tale imposta sostitutiva sono:

  • il 30 novembre per il versamento del 60%
  • il 16 giugno 2017 per il restante 40%.

L’ omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non fa venir meno le agevolazioni in quanto l’operazione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi:

  • dei valori dei beni assegnati,
  • della relativa imposta sostitutiva

Per evitare l’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta sostitutiva non versata (perchè omessa, insufficiente o tardiva) , il contribuente può optare per il ravvedimento operoso.

Aggiornato a Giugno 2016