Il leasing immobiliare abitativo

Il leasing immobiliare abitativo

Introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, per l’acquisto della prima casa in alternativa al classico mutuo ipotecario, la legge consente l’adesione al leasing immobiliare ai contribuenti con reddito fino a 55mila euro che non siano già proprietari di un’abitazione principale.

I leasing può riguardare un immobile già completato e dichiarato agibile, ma anche in corso di costruzione, da completare o da ristrutturare, così come un fabbricato da costruire su uno specifico terreno.

La società di leasing (banca o intermediario finanziario) acquista o fa costruire l’immobile, affittandolo al futuro acquirente a un canone concordato in sede di contratto, alla scadenza del quale l’inquilino può riscattare l’immobile pagandolo al prezzo pattuito. Il contratto di leasing immobiliare può esser sospeso in caso di perdita del lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, senza spese aggiuntive. Questa opzione è esercitabile una sola volta e solo nel caso in cui la perdita del lavoro sia involontaria (sono escluse le dimissioni e i pensionamenti).

Se l’inquilino non paga il canone di affitto, tuttavia, l’intermediario può procedere con lo sfratto alle stesse regole previste in caso di morosità per locazione ordinaria. Nella successiva attività di vendita, la società di leasing si attiene a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore inadempiente, adottando procedure che garantiscano il miglior risultato possibile. Una volta venduto l’immobile, la società restituirà all’inquilino sfrattato il ricavato dall’operazione trattenendo:

  • canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
  • canoni successivi alla risoluzione attualizzati;
  • spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali;
  • il prezzo pattuito per l’esercizio del riscatto finale.

Sono agevolati i contratti stipulati dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, con una detrazione del 19% su un importo massimo del canone di leasing di 4mila euro annui e prezzo del riscatto di 10mila euro. Ulteriori agevolazioni per giovani fino a 35 anni, che godono della detrazione su importi maggiori: 8mila euro di canone e 20mila di riscatto. Inoltre non si paga l’imposta sostitutiva dello 0,25% dovuta invece sul mutuo. In tutti i casi, l’imposta di registro è ridotta all’1,5%, mentre si pagano 200 euro rispettivamente di imposta ipotecaria e catastale. Se l’immobile è acquistato direttamente dal costruttore, si applica l’IVA ridotta al 4%.

Aggiornato a Maggio 2016

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